Coronavirus Roma: notizie e aggiornamenti in diretta oggi 20 marzo 2020 „Coronavirus, superati i mille casi nel Lazio: in un giorno a Roma e provincia 133 positivi in più“ Potrebbe interessarti:

Coronavirus Roma: notizie e aggiornamenti in diretta oggi 20 marzo 2020

ggi è il giorno in cui nel Lazio sono aumentati esponenzialmente i casi di persone positive al coronavirus. Secondo i dati delle varie Asl infatti, si è passati ad un + 185 di contagiati, 133 dei quali a Roma e provincia, per un totale di 678 contagiati. Un dato che tiene conto anche dei due istituti di suore, isolati, che hanno fatto registrare un totale di 59 casi positivi.

Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l’istituto della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Torre Gaia dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali. “Siamo in guerra e stiamo combattendo“, ha detto l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Complessivamente, ad oggi, sono 1008 i casi positivi nelle regione. Di questi, 328 sono in isolamento domiciliare, 537 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 47 sono ricoverati in terapia intensiva, 43 sono deceduti e 53 guariti.

D’Amato: “Un dato con una crescita importante”

“Oggi registriamo un dato con una crescita importante legato anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare i casi di positività e a oltre mille i casi totali. – ha commentato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato – In assenza di questa peculiarità il trend sarebbe stato di un incremento del 13% in linea con quello degli ultimi giorni. Sono rilevanti anche i dati dell’aumento dei guariti: 9 nelle ultime 24h e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064. Da questa mattina sono in consegna 12 mila mascherine alla Asl di Latina ed è stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del comune di Fondi“.

Fuente Coronavirus Roma: notizie e aggiornamenti in diretta oggi 20 marzo 2020

Lorenzo Nicolini

 

 

 

 

 

 

Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale: testo definitivo e misure per professionisti, imprese, famiglie

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Congedo di 15 giorni o voucher di 600 euro

Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.

L’opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di “voucher baby sitter” del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro.

Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Bonus presenza

Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Cassa integrazione in deroga

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020)

Legge 104

Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo.

No licenziamenti per due mesi

Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giusitificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).

Vari rinvii (assicurazioni e revisioni auto e moto, Università)

Saranno svariati i rinvii di peso che interessano più o meno tutti i cittadini:

  • proroga della validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020;
  • proroga delle scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi;
  • proroga validità assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
  • in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
  • Stop mutui prima casa e aiuti per pagamento affitti anche alle partite Iva maggiormente colpite

    Anche chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell’orario» potrà chiedere aiuto al Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate sulla prima casa. Nello specifico, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa potrà concedere i propri benefici, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche alle partite Iva e ai lavoratori autonomi senza necessità di presentare l’ISEE, ma l’ammissione ai benefici del Fondo andrà autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, con l’aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

  • Donazioni Covid-19

    La disposizione è prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese:

    • per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che vengono elargite, entro la soglia dei 30 mila euro;
    • per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

    Sanificazione ambienti di lavoro: nuovo credito di imposta

    L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione.

    Stop accertamenti e controlli fiscali

    Vengono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

    Stop cartelle di pagamento

    Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

    I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

TEXTO DE Peppucci Matteo – Collaboratore INGENIO 19/03/2020 45915

UFFICIALE – Ministro Interni, controlli spostamenti: ecco come funzionerà e le sanzioni penali

09.03.2020 23:19 di Redazione Tutto Napoli.net  Twitter:    Vedi letture
© foto di Samantha Zucchi/Insidefoto/Image
UFFICIALE - Ministro Interni, controlli spostamenti: ecco come funzionerà e le sanzioni penali

Dopo l’annuncio alla nazionale del Premier Giuseppe Conte, il ministero dell’Interno ha pubblicato tutte quelle che sono le direttive previste per il nuovo DPCM che vedrà l’Italia interamente zona rossa per l’emergenza Coronavirus: “Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato”.

Fuente Redazione Tutto Napoli.net  Twitter: 

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

10 Marzo 2020

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

  1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
    No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
  2. Sono ancora previste zone rosse?
    No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

  1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
    Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
    È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
  2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
    Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
  3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
    In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
  4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
    È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
    I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).
  6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
    Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
  7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
    Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
    Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
  9. È consentito fare attività motoria?
    Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
  10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
    Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).
  11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
    Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  12. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
    Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
  13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
    Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

TRASPORTI

  1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
    No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
  2. I corrieri merci possono circolare?
    Sì, possono circolare.
  3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
  4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
    No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

  1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
    Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
  2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
    Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
  3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
    Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
  4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
    Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

  1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
    È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
    Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
  3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?
    È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).
  4. Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?
    No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.
  5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
    Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?
    Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

SCUOLA

  1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

  1. Cosa prevede il decreto per le università?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
    Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
  3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
    Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
  4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
    Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
    Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

  1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
    Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
  2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
    Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
    Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
  3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
    Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
  4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
    No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

TURISMO

  1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
    Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
    Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
  2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
    Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.
  3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
    Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

  1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
    No, non sono previste limitazioni.
  2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni

Fuente  Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le faq del Governo sul decreto #Iorestoacasa Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

sito governo

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

10 Marzo 2020

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

  1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
    No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
  2. Sono ancora previste zone rosse?
    No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

  1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
    Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
    È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
  2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
    Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
  3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
    In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
  4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
    È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
    I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).
  6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
    Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
  7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
    Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
    Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
  9. È consentito fare attività motoria?
    Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
  10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
    Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).
  11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
    Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  12. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
    Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
  13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
    Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

TRASPORTI

  1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
    No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
  2. I corrieri merci possono circolare?
    Sì, possono circolare.
  3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
  4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
    No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

  1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
    Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
  2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
    Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
  3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
    Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
  4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
    Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

  1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
    È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
    Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
  3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?
    È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).
  4. Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?
    No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.
  5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
    Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?
    Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

SCUOLA

  1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

  1. Cosa prevede il decreto per le università?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
    Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
  3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
    Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
  4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
    Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
    Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

  1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
    Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
  2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
    Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
    Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
  3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
    Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
  4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
    No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

TURISMO

  1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
    Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
    Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
  2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
    Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.
  3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
    Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

  1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
    No, non sono previste limitazioni.
  2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni.

Fonte Ministero della Salute

Data di pubblicazione: 10 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 10 marzo 2020

REATO PENALE Arresto e multa salata per chi non rispetterà le disposizioni Si incorre, infatti, nella violazione dell’articolo 650 del codice penale.

Arresto e multa salata per chi non rispetterà le disposizioni

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