Congedo di 15 giorni o voucher di 600 euro
Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.
L’opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di “voucher baby sitter” del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro.
Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.
Bonus presenza
Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.
Cassa integrazione in deroga
- la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020)
Legge 104
Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo.
No licenziamenti per due mesi
Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giusitificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).
Vari rinvii (assicurazioni e revisioni auto e moto, Università)
Saranno svariati i rinvii di peso che interessano più o meno tutti i cittadini:
- proroga della validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020;
- proroga delle scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi;
- proroga validità assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
- in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.
Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese
- moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
-
Stop mutui prima casa e aiuti per pagamento affitti anche alle partite Iva maggiormente colpite
Anche chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell’orario» potrà chiedere aiuto al Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate sulla prima casa. Nello specifico, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa potrà concedere i propri benefici, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche alle partite Iva e ai lavoratori autonomi senza necessità di presentare l’ISEE, ma l’ammissione ai benefici del Fondo andrà autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, con l’aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
-
Donazioni Covid-19
La disposizione è prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese:
- per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che vengono elargite, entro la soglia dei 30 mila euro;
- per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Sanificazione ambienti di lavoro: nuovo credito di imposta
L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione.
Stop accertamenti e controlli fiscali
Vengono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Stop cartelle di pagamento
Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
TEXTO DE Peppucci Matteo – Collaboratore INGENIO 19/03/2020 45915
Rispondi